Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 41 - (Piani territoriali di settore di livello provinciale).

I Piani territoriali di settore di livello provinciale, quando non siano disciplinati da apposite leggi, sono adottati dai singoli Comuni, per la parte di competenza, sulla base delle proposte della Provincia. Il procedimento per la loro pubblicazione, per il deposito, per la presentazione di osservazioni e opposizioni, nonché per le controdeduzioni comunali avviene con le modalità dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. In ogni caso la loro approvazione spetta alla Provincia, che può introdurvi d'ufficio le eventuali modifiche di coordinamento.

Nel caso previsto al precedente comma, i Piani territoriali di settore di livello provinciale sono adottati e approvati anche indipendentemente dal rispettivo Piano Regolatore Generale e sono automaticamente introdotti nello stesso - relativamente alla parte interessante ciascun territorio comunale - secondo i contenuti e le modalità della loro approvazione.

Le varianti dei Piani territoriali di settore di livello provinciale sono redatte e approvate secondo i regimi fissati dalle rispettive leggi o, in mancanza, secondo le modalità previste ai precedenti commi."

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