Articolo modificato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 28/01/2000, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 69 - (Poteri sostitutivi).

Quando il Comune, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il Presidente della Provincia, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio Comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al Sindaco per il compimento dell'atto o dell'adempimento. In ambedue i casi l'inutile decorso del nuovo termine comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un Commissario.

Quando la Provincia, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione del proprio strumento territoriale generale o dei piani territoriali di settore di competenza ovvero in sede di approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente obbligata, il Presidente della Giunta Regionale, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi analogamente a quanto previsto dal comma precedente.

Il Presidente della Giunta Regionale è altresì tenuto, nei casi di particolare gravità, previa notifica di un nuovo termine al Sindaco e al Presidente della Provincia a nominare un Commissario per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto di fronte all'inerzia del Presidente della Provincia nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni.

L'ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato."

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