Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 101 - (Piani delle Comunità Montane).

La relazione programmatica del Piano territoriale Provinciale, di cui al primo comma dell'art. 7, recepisce e coordina le indicazioni dei Piani Generali di Sviluppo delle Comunità Montane, di cui alla L.R. 27 marzo 1973, n. 11.

La localizzazione degli interventi previsti dai Piani Generali di Sviluppo delle Comunità Montane viene effettuata dal Piano territoriale Provinciale.

I Piani territoriali di Coordinamento delle Comunità Montane, di cui alla lettera c) dell'art. 5 della L.R. 27 marzo 1973, n. 11, restano in vigore fino all'approvazione dei Piani territoriali Provinciali corrispondenti, da cui saranno recepiti.

In sede di approvazione del primo Piano territoriale Provinciale, il Consiglio Regionale può introdurre d'ufficio gli eventuali adeguamenti per i necessari collegamenti anche con i piani finitimi.

Il termine perentorio per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1973, n. 11, non si applica al Piano territoriale di Coordinamento allegato al Piano Generale di Sviluppo della Comunità Montana."

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