Articolo modificato dall'art. 10, commi da 1 a 5, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 25 - (Rapporti di dimensionamento per gli insediamenti).

Le superfici di cui al punto 1 dell'art. 22, insistenti su aree pubbliche e/o a uso pubblico, possono essere al servizio di opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate al primo comma dell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell'insediamento edilizio.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate al secondo comma dell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l'organizzazione urbanistica complessiva.

Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, relativamente a nuovi insediamenti devono contenere la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria, mentre, per le superfici a servizio delle opere di urbanizzazione secondaria possono far riferimento alle opere esistenti o da realizzare anche in zone funzionalmente contigue, quando ciò sia consentito dal dimensionamento dello strumento urbanistico generale, relativamente alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, devono mantenere ferme almeno le superfici libere esistenti; in particolare, i parcheggi sono ricavabili, anche con vincolo convenzionale di uso pubblico, nel sottosuolo o all'interno degli edifici.

In ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l'edificazione di manufatti sopra il livello del suolo possono essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario o fluviale e nelle zone di tutela cimiteriale, previo parere favorevole delle Autorità competenti.

I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono così modificati:

b) mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5, con un minimo per le aree di nuova espansione di mq. 5.000, per chiese e servizi religiosi;

c) mq. 15,0 riducibili a mq. 10,0 nei Comuni nei quali la popolazione prevista dallo strumento urbanistico non superi i 10.000 abitanti;

d) mq 3,50.

Sono soppresse le riduzioni previste dall'art. 4 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, per le zone A, B, C.

Nei Comuni turistici, la dotazione minima per spazi riservati all'attività collettiva, al verde e ai parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica prevista dal piano, solamente per il calcolo delle superfici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444; la dotazione minima di cui alla lettera c) dello stesso articolo è elevata a mq. 20 per abitante o per vano.

La dotazione di parcheggio privato, di cui all'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 mq/20 mc di costruzione.

In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all'art. 5 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,

1) negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, al 10% per opere di urbanizzazione primaria e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria;

b) nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria; la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino al 4 per cento nelle zone di espansione e fino al 2 per cento nelle zone di completamento mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici;

2) negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

b) nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

La verifica dei rapporti tra gli spazi di cui al punto 1) dell'art. 22 è effettuata in sede di Piano Regolatore Generale con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica come determinata allo stesso articolo.

Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico.

Per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio.

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia."

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