Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 13/03/2009, n. 3, così recitava:

"Art. 46 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , è inserito il seguente comma:

“1-bis. Il personale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera B) del decreto ministeriale 28 febbraio 1989 “Determinazione della struttura dell’agenzia regionale per l’impiego del Veneto e definizione della relativa dotazione del personale”, dipendente alla data del 30 novembre 1999 dall’agenzia regionale per l’impiego che faccia domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, acquisisce il diritto all’inquadramento nell’organico dell’Ente Veneto Lavoro, previo espletamento di una prova di idoneità da effettuarsi secondo le modalità indicate nello stesso regolamento.”."

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