Articolo abrogato dalla L.R. del 10/08/2006 n.16. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.

L'articolo 5 così recitava: "Le Istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo."

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