Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 09/04/2004, n. 8; dall'art. 33, comma 1, della L.R. 25/07/2008, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 07/11/2013, n. 26, così recitava:

"Art. 47 - Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute

1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli", ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

b) adottare le modifiche statutarie di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato;

c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4.

1-bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all'articolo 48, comma 1."

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