Lettera sostituita dal punto 1, della Deliberaz. G.R. 04/10/2011, n. 1580 e, successivamente, dal punto 1, della Deliberaz. G.R. 18/12/2012, n. 2626.

Ai sensi del punto 2, della Deliberaz. G.R. 18/12/2012, n. 2626, le presenti disposizioni, riguardando il demanio idrico, non si applicano alle acque minerali e termali disciplinate, in particolare, dalla L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 e s.m.i. e dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i.

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