Articolo abrogato dalla L.R. 21/01/2015, n. 1. L’articolo 10 così recitava: “Articolo 10 - (Misure di salvaguardia) - 1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro - silvo - pastorale;

- l'apertura di nuove cave;

- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro - silvo - pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;

- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a);

- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;

- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;

- tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;

- le opere fluviali;

- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;

- i piani forestali e le nuove piste forestali;

- le discariche;

- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.”

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