Articolo abrogato dalla L.R. del 29/12/2010 n.65. L’articolo 20 così recitava: “1. La comunità montana esercita, almeno per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale, funzioni e servizi comunali, ai sensi della l.r. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi, che hanno riguardo almeno ad una delle seguenti attività o aree tematiche: a) sportello unico delle attività produttive; b) corpo unico di polizia municipale; c) governo del territorio; d) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici; e) servizi e attività educative; f) personale e altri servizi generali di amministrazione. 2. L'esercizio associato di funzioni e servizi di cui al comma 1 è attivato mediante apposita convenzione, di durata almeno decennale, stipulata tra i comuni e la comunità montana. 3. Tra la comunità montana e i comuni, anche non facenti parte dell'ambito territoriale, possono essere stipulate ulteriori convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 267/2000. 4. Le gestioni associate attivate ai sensi del comma 3 sono incentivabili solo se il rapporto convenzionale ha durata almeno quinquennale. 5. Se le gestioni associate relative ad almeno una delle attività o aree tematiche di cui al comma 1 non sono state attivate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 5, la comunità montana è sciolta. Lo scioglimento è disposto anche a seguito del venir meno delle condizioni per l'incentivazione regionale di dette gestioni, se queste non sono ripristinate in via definitiva entro sei mesi dall'accertamento del fatto. 6. In caso di estinzione della comunità montana, il decreto di estinzione può disporre, ai sensi dell'art.11, c.7, sulla continuazione obbligatoria di talune gestioni associate. 7. Le comunità montane gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni ai sensi del presente articolo. Se è acquisito l'assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni partecipanti, dal presidente della comunità montana, sulla base degli indirizzi adottati dalla conferenza dei sindaci. 8. Spetta alla comunità montana l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa delegati dai comuni ai sensi del presente articolo; la medesima potestà spetta altresì, salvo diversa previsione degli atti associativi, per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la comunità montana. 9. La Giunta reg. provvede alla modifica dei livelli ottimali derivante dalle disposizioni degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 6, rispettivamente per i comuni che non risultano compresi in comunità montane o unioni di comuni.”

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