Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Articolo 24 - Modifiche all’articolo 100 della l.r. 28/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), le parole: “Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Una commissione tecnica, la cui composizione è definita ai sensi del comma 5, nominata dal Presidente della Giunta regionale”.

2. Il comma 5 dell’articolo 100 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

La composizione della commissione è specificata nel regolamento di attuazione della presente legge.”."

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