Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 06/02/2024, n. 2 nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 20, comma 1-bis, della presente legge regionale e, comunque, non oltre il 31/12/2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture di cui alla presente lettera che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.

Le disposizioni non si applicano:

a) qualora, al 02/03/2024, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della Delib. G.R. 11/10/2016, n. 995 ovvero sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui alla presente lettera;

b) alle strutture di cui alla presente lettera che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'art. 125 della L.R. 10/11/2014, n. 65.

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