Articoli abrogati dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

Gli articoli da 2 a 12 così recitavano:

“Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 2 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti individuati nell’articolo 3, comma 1, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell’azienda agricola;

b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;

c) somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti previsti dal comma 3; le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti previsti dal comma 4;

e) nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 6, organizzare anche all’esterno dei fondi nella disponibilità dell’impresa attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d’erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

3. Le somministrazioni previste dal comma 2, lettera c), sono costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c), nonché, in misura complessivamente non inferiore all’80 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 5.

4. Le degustazioni previste dal comma 2, lettera d), sono costituite in misura non inferiore all’80 per cento del valore annuo dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c).

5. Nei limiti fissati dai commi 3 e 4, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali sono utilizzati:

a) materie prime dell’azienda agricola;

b) prodotti ricavati da materie prime dell’azienda agricola da essa lavorati e trasformati;

c) prodotti ricavati da materie prime dell’azienda agricola ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne;

d) prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione.

6. Le attività previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 2, lettere a), b), c) e d), solo in quanto connesse con l’attività agricola. Se non sono direttamente connesse all’attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell’azienda agrituristica.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, a fitopatie o a epizoozie l’imprenditore agricolo non può rispettare i limiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un’apposita domanda, rilascia un nulla osta per l’esercizio temporaneo dell’attività agrituristica.

8. Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell’attività agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all’attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe.”


Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 3 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio delle attività agrituristiche

1. Possono svolgere le attività agrituristiche dell’articolo 2, comma 2:

a) gli imprenditori agricoli iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l’istituzione dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”;

b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;

c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:

a) avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all’esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza;

b) essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell’articolo 4.

3. Se l’attività agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

a) aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;

b) possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), si applica, inoltre, l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).”


Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 4 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta

1. Per garantire la qualità dell’offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un’apposita domanda, rilascia un nulla osta per l’esercizio dell’attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l’attività agricola e le attività agrituristiche in base all’estensione delle superfici agricole utilizzate dall’azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. Il requisito della connessione previsto dal comma 2 è soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all’attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all’attività agrituristica. Nel caso di più esercizi agrituristici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristici.

4. L’esercizio delle attività previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, e l’esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall’articolo 2, comma 2, lettera e), non sono soggetti all’accertamento del rapporto di connessione.”


Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 6 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Segnalazione certificata d’inizio attività

1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3 che intendono esercitare un’attività agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all’attività una segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa), in conformità a quanto previsto da questa legge.

2. La segnalazione certificata d’inizio attività specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività, i periodi, i prezzi massimi e gli orari di apertura dell’esercizio agrituristico. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”


Art. 6 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale sull’agriturismo

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“2. Gli immobili indicati nel comma 1 devono essere collocati nel territorio del comune in cui ha sede l’impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. I limiti previsti da questo comma non si applicano per l’esercizio dell’attività agrituristica in malghe.”


Art. 7 - Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale sull’agriturismo

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti:

a) al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

b) al regolamento (CE) n. 852/2004;

c) al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

d) al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.”


Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 9 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di:

a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall’articolo 4;

b) esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d’inizio attività;

c) comunicare giornalmente l’arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti;

e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dalla Provincia per la qualificazione dell’offerta agrituristica;

f) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4, o del rapporto di connessione disciplinato dall’articolo 4, oppure la cessazione dell’attività;

g) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata d’inizio attività e la lista dei prodotti, specificando quelli che non provengono né dall’azienda né dai produttori agricoli trentini, dei servizi offerti con l’indicazione dei relativi prezzi, dei periodi e degli orari di apertura al pubblico nonché, all’esterno, il marchio agrituristico provinciale.”


Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 11 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’articolo 6;

b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d’inizio attività;

c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della segnalazione certificata d’inizio attività, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni “agriturismo”, “esercizio agrituristico”, “operatore agrituristico”, “locale agrituristico” e “agritur”, nonché termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l’articolo 2, commi 3, 4 e 6, o l’articolo 5;

e) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l’articolo 9, comma 1, lettera a);

f) il pagamento di una somma da 78 a 390 euro per chi viola l’articolo 9, comma 1, lettere da c) a g).

2. Il comune competente, in aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, adotta motivati provvedimenti di sospensione dell’attività per almeno trenta giorni se riscontra che:

a) l’operatore ha commesso, nel medesimo anno, più violazioni previste dal comma 1, lettera b);

b) è venuto meno il requisito della connessione tra l’attività agricola e le attività agrituristiche.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività agrituristiche emette l’ordinanza-ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi di quest’articolo sono introitate nel bilancio del comune.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.”


Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 12 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 12 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Divieto di prosecuzione dell’attività

1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge provinciale sull’attività amministrativa se riscontra che:

a) si è realizzata una delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 4;

b) l’operatore ha intrapreso l’attività agrituristica senza aver presentato la segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi dell’articolo 6;

c) l’attività agrituristica non è iniziata entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività oppure non è esercitata per un periodo consecutivo superiore a un anno;

d) l’interessato non ha adeguato la sua attività ai sensi del comma 2.

2. In tutti gli altri casi il comune competente può fissare, se possibile, un termine non inferiore a trenta giorni entro cui l’interessato deve adeguare la sua attività e i suoi effetti alla normativa vigente.

3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente i provvedimenti adottati ai sensi di quest’articolo.”


Art. 11 - Modificazioni dell’articolo 13 della legge provinciale sull’agriturismo

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale sull’agriturismo sono inserite le parole: “Si applica l’articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.”

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“2. L’uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica in conformità a questa legge.”


Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge provinciale sull’agriturismo

1. L’articolo 14 della legge provinciale sull’agriturismo è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - Disposizioni particolari per l’esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione 1. A seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l’esercizio dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, se ha esercitato l’attività agrituristica per almeno un quinquennio, può presentare all’amministrazione competente domanda per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva nel rispetto delle relative norme di settore, previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

2. Gli edifici destinati all’attività ricettiva ai sensi di quest’articolo perdono il requisito di ruralità previsto dall’articolo 5, comma 2.”

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