Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

1. L'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 26-bis - Clausola contrattuale relativa agli enti funzionali, alle aziende e alle agenzie della Provincia.

1. Fermo restando quanto previsto da questa legge in ordine alla scelta del contraente, nei bandi di gara e nei provvedimenti a contrarre mediante trattativa privata, relativi all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi individuati nei predetti bandi e provvedimenti, può essere inserita, nei casi, con le modalità e per i periodi ivi stabiliti, apposita clausola che obbliga l'impresa aggiudicataria od il contraente nei casi di trattativa privata, ad applicare, in presenza delle medesime condizioni contrattuali, gli stessi prezzi stabiliti per l'acquisto dei medesimi beni o per la fornitura dei medesimi servizi, nei confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del capitale sociale, che lo richiedano."”

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