Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 16-bis così recitava:

“Art. 16-bis - Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno

1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1° novembre 2015 è istituita l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell'imposta è fissata dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il regolamento di esecuzione può stabilire un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta; il regolamento può prevedere modalità particolari di computo di questo periodo con riferimento a soggiorni ripetuti che s'interrompono nel fine settimana. Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).

2. La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12-quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. La misura dell'imposta può inoltre essere variata, in aumento o in diminuzione rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo individuati dalle comunità, nel rispetto della misura minima e massima di cui al comma 1. L'incremento e la variazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale adottata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito territoriale previsto dagli articoli 8 e 12-quater, comma 3, con decorrenza dal 1° maggio successivo a quello di adozione della deliberazione. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater presenti nell'ambito territoriale ed in conformità all'eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo.

3. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto, l'attività di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater e ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei territori. L'attività di marketing turistico-territoriale è finanziata con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12-sexies. L'imposta provinciale di soggiorno riscossa nelle strutture indicate nel comma 4, lettera a ter), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.

4. Il soggetto passivo dell'imposta provinciale di soggiorno è chi alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate nel territorio provinciale:

a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;

a-bis) gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

a-ter) gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

b) le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 2 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);

c) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);

d) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

4-bis. L'imposta provinciale di soggiorno non si applica a coloro che pernottano in un alloggio per uso turistico qualora sia l'unico offerto in locazione dal gestore ai sensi dell'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

5. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive indicate nel comma 4, che assumono il ruolo di sostituto d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al riversamento previsto dal comma 7 nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta non abbia provveduto al pagamento del soggiorno.

6. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione;

b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;

c) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;

d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione.

7. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, nonché l'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi all'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11-bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

8. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è affidata a Trentino riscossioni s.p.a.

9. Con regolamento di esecuzione da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione.

10. Abrogato

11. La Giunta provinciale stabilisce, con le deliberazioni previste dagli articoli 9, comma 8, e 12-sexies, comma 3, la quota di risorse provinciali non provenienti dall'imposta di soggiorno da destinare ad attività di informazione e di accoglienza turistica.”

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