Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 4 (Soggiorno in area attrezzata) — 1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge all’aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in area attrezzata è consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1.

2. Le aree attrezzate sono realizzate in località raggiungibili da strade che consentono l’accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di durata non superiore a venti giorni.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino