Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 5 - Progetti per opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore delle cave

1. Al fine di favorire il corretto e razionale proseguimento dell'attività estrattiva nel settore delle cave e la valorizzazione delle risorse investite nel settore, la Giunta provinciale, sentiti i comuni competenti per il territorio interessato all'intervento, provvede alla programmazione coordinata degli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro. Restano confermate le disposizioni attualmente contenute nel piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e nei singoli disciplinari costituenti parte integrante dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, in materia di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori occupati nel settore delle cave. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme inserite nel disciplinare tipo di cui sopra hanno efficacia anche nei riguardi delle autorizzazioni provvisorie ancora in vigore.

2. Per i fini di cui al precedente comma la Giunta provinciale, in conformità alle previsioni del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e dei relativi programmi di attuazione di cui agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, predispone ed approva, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4 della medesima legge e il comune o i comuni competenti per territorio, progetti pluriennali di intervento diretti:

a) alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e servizi di cui all'articolo 2, lettera g) della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6;

b) alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di discariche comuni a più unità estrattive;

c) alla progettazione di aree produttive ricavabili dalle discariche di cui al punto precedente.

3. L'utilizzo delle discariche predisposte ai sensi del presente articolo è subordinato al pagamento di un canone riferito al volume reale all'ente titolare dell'opera.

4. L'approvazione dei progetti di cui al secondo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere e per le realizzazioni ivi previste.

5. I progetti indicano in particolare:

a) le opere e gli interventi da realizzare secondo specifici criteri di priorità;

b) le opere di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dalla Provincia;

c) le opere di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dai comuni, da loro consorzi e altri enti pubblici, anche con interventi finanziari della Provincia;

d) le opere di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi da consorzi di imprese, operanti nel settore estrattivo provinciale anche con interventi finanziari della Provincia;

e) i tempi necessari per l'attuazione ed i benefici conseguenti;

f) le modalità per la definizione dei rapporti finanziari tra Provincia ed altri soggetti;

g) le spese ammissibili ad agevolazione e la misura delle stesse per gli interventi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 95 per cento della spesa ammissibile complessiva;

h) l'ammontare complessivo della spesa prevista e l'entità dei finanziamenti a carico del bilancio della Provincia e di quelli a carico degli altri soggetti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una compartecipazione finanziaria da valutarsi per i suddetti soggetti in base alla capacità finanziaria ed alle entrate derivanti dai canoni di cui alla successiva lettera i);

i) le modalità per la determinazione, ai sensi dell'articolo 19, secondo e quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, del canone relativo alle opere di cui alla lettera a), secondo comma, del presente articolo;

l) le modalità per la determinazione del canone relativo all'utilizzo delle discariche comuni a più unità estrattive di cui alla lettera b), secondo comma del presente articolo, da commisurarsi alla quantità di materiale collocato in discarica rapportato ai costi di realizzazione e di gestione.

6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente interessati presentano alla Giunta provinciale secondo le modalità dalla stessa stabilite entro il 31 luglio di ogni anno ed in prima applicazione entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di intervento e domande di agevolazione corredate dalle informazioni necessarie per la valutazione delle iniziative e della capacità finanziaria del soggetto stesso.

7. Il finanziamento della progettazione e realizzazione delle discariche ai sensi del presente articolo è subordinato all'assunzione da parte degli enti interessati, mediante deliberazione degli organi competenti, dell'impegno a consentire l'utilizzazione delle discariche medesime anche per attività estrattive localizzate nel territorio di comuni diversi da quello in cui sono ubicate."

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