Articolo sostituito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 24/10/2006, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 4 - Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione

1. La Giunta provinciale può disporre interventi per la ricerca di acque minerali e termali, nonché per la conservazione delle caratteristiche e la salvaguardia delle sorgenti di acque minerali e termali di rilevante interesse prive di concessione ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche mediante l'esecuzione di opere di presa, di raccolta e l'acquisizione dei terreni necessari per la protezione da alterazioni e inquinamenti.

2. L'approvazione dei progetti delle opere e dei relativi interventi equivale a dichiarazione della loro pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

3. Resta ferma la disciplina della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), per le acque termali comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 della medesima legge."

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