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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“1. In ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 la conferenza di servizi, compresa quella indetta ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale, anche se la essa deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, assicurando comunque il rispetto di questo comma:
a) la convocazione deve pervenire alle strutture o amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data; i lavori si concludono entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione e questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini devono considerarsi automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Se tra le suddette strutture o amministrazioni vi sono strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, quando disposizioni di legge, regolamento o altri provvedimenti di individuazione del termine non ne prevedono uno diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
b) nell'ambito della conferenza le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono in modo univoco, vincolante e congruamente motivato, in termini di assenso o dissenso, le proprie determinazioni attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, indicando eventualmente le modifiche necessarie ai fini dell'assenso;
c) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dalla lettera b) o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Questa lettera non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;
d) il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal verbale di conclusione formato in via telematica e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Se il provvedimento finale è favorevole sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti;
e) in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione; se i chiarimenti o l'ulteriore documentazione non sono forniti entro il termine perentorio di quindici giorni, si procede prescindendo da essi;
f) in caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini si applica il rimedio previsto dall'articolo 13-quater della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'opposizione va presentata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale;
g) l'applicazione della conferenza prevista da quest'articolo da parte delle amministrazioni diverse dalla Provincia avviene secondo un criterio di progressività, tenuto conto delle eventuali necessità di adeguamento organizzativo e informatico.”
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