Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, della L.P. 27/12/2010, n. 27, e, successivamente. abrogato dall’art. 6, comma 5, della L.P. 30/07/2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, così recitava:

“6-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 6 il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, a condizione che sia garantito il rispetto di parametri individuati con Delib. G.P. previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Questi parametri possono consistere in criteri qualitativi, tecnici ed economici.”

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