Comma aggiunto dalla L.P. 27/11/2009, n. 15 e poi abrogato dalla L.P. 13/11/2014, n. 12. Il comma 13-bis dell’articolo 8 così recitava:

13-bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituende comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).”

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