Comma abrogato dalla L.P. 22/04/2014, n. 1.

Il comma 4 dell’articolo 39 così recitava:

“4. In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia.”

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