Comma modificato dalla L.P. 29/12/2006, n. 11 e poi abrogato dalla L.P. 22/04/2014, n. 1.

Il comma 3 dell’articolo 39 così recitava:

“3. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, dispone il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale. Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al patrimonio della Provincia.”

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