Comma modificato dall'art. 29, comma 2, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 31, comma 1, della L.P. 29/10/2010, n. 22; sostituito dall'art. 57, comma 3, della L.P. 28/03/2009, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 26, comma 9, della L.P. 22/04/2014, n. 1, così recitava:

“2. L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:

a) acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b-bis) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;

c-bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera a);

d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.”

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