Articolo abrogato dall’art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20, così recitava:

“Art. 10 (Norma transitoria) — 1. Il programma di cui all’articolo 4, per l’anno 1991, viene approvato dalla Giunta provinciale a prescindere dal piano triennale di cui all’articolo 3.

2. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale approva il programma annuale 1991, la cui attuazione è demandata dall’Agenzia del lavoro, di cui all’articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, fino alla data che sarà stabilita dalla stessa Giunta provinciale.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale assegna all’Agenzia del lavoro somme in misura pari alle spese necessarie per le medesime finalità.

4. Le modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione delle spese di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta provinciale.”

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