Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 39 - (Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6,  è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti."

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunta la seguente:

"b-bis) contributi in conto interessi."

3. Dopo il comma 10 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l’istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l’aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all’istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d’istruttoria."

4. Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo la lettera n bis) è aggiunta la seguente: "n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali."

5. Ai corrispettivi spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento per le attività di cui al comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1999."

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