Articolo modificato dall'art. 22 della L.P. 27/08/1993, n. 21; dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/09/1995, n. 11; dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12/02/1996, n. 3; dall'art. 26, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12. - Comitato provinciale per l'ambiente

1. È istituito il Comitato provinciale per l'ambiente, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale per le materie ambientali.

2. Il comitato provinciale per l'ambiente è composto:

a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti nelle seguenti materie: protezione dell'ambiente, urbanistica, foreste, sanità, opere pubbliche, protezione civile, attività economiche, agricoltura e alimentazione;

b) dal direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

b-bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia;

c) dal responsabile dell'Ufficio valutazione dell'impatto ambientale;

d) da un medico designato dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

e) da cinque esperti in materia ambientale, di cui uno designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

g) da un esperto in materia giuridico-amministrativa.

3. Il dirigente generale del dipartimento in materia di protezione dell'ambiente svolge funzioni di presidente. La Giunta provinciale nomina il vicepresidente tra i dirigenti generali di cui al 2° comma, lettera A). Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.

4. Il Comitato provinciale per l'ambiente è costituito con deliberazione della Giunta provinciale, per la durata della legislatura. Esso esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura provinciale, fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti o responsabili dei Dipartimenti o Servizi provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito del Comitato.

5. Nel caso non sia nominato il dirigente generale di alcuno dei Dipartimenti di cui al comma 2, la Giunta provinciale provvede a designare, in sua sostituzione, il dirigente di un Servizio raggruppato nel medesimo Dipartimento quale membro del Comitato medesimo.

6. Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2, gli enti e le associazioni ivi citati provvedono alla designazione di un membro supplente, il quale partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.

7. Gli enti e le associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, il Comitato è validamente costituito anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

8. Il Comitato può demandare alcuni degli atti di propria competenza a sottocomitati costituiti, per singoli affari o anche in via permanente, nel proprio seno.

9. Le adunanze del Comitato provinciale per l'ambiente e dei sottocomitati sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Ad ogni singolo commissario è assicurato il diritto di depositare presso la segreteria del Comitato le motivazioni del proprio parere eventualmente difforme da quello assunto dal Comitato stesso.

10. I componenti di cui al comma 2 dipendenti dalla provincia possono delegare di volta in volta un funzionario appartenente ad un Servizio raggruppato nel Dipartimento o al medesimo Servizio o struttura, a partecipare alle adunanze del Comitato.

11. Il Comitato ed i sottocomitati, ove riconosciuto opportuno, possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, i dirigenti dei servizi che possono essere interessati, nonché tecnici ed esperti nelle materie attinenti ai progetti in esame.

12. Ai componenti del Comitato e dei sottocomitati, nonché ai tecnici e agli esperti di cui al comma 11, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.P. 1° settembre 1986, n. 27."

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