Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 71 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la sicurezza dei lavoratori."

2. All'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e negoziale previste dagli articoli 14 e 14-bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della Commissione europea e sulla base del parere di congruità tecnicoscientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15-bis, appositamente integrato dal presidente del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) o suo delegato, e da un altro componente da lui delegato. Il comitato può avvalersi di uno o più esperti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale sulla ricerca. Per le domande esaminate nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.";

b) nel comma 1-bis le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1";

c) nel comma 1-ter le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1".

3. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "costituiti da piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: ", anche operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato".

4. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"b-ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale."

5. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: "o valutativo" sono sostituite dalle seguenti: ", valutativo o negoziale";

b) nel terzo periodo le parole: "purché non oltre l'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "purché non oltre i diciotto mesi precedenti";

c) alla fine del comma sono inserite le parole: "La procedura negoziale si applica a spese per investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli interventi previsti dall'articolo 34-bis, commi 4 e 4-bis."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"2-bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15-bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3."

7. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"14-bis - Procedura negoziale

1. Le tipologie di iniziative soggette a procedura negoziale sono definite dalle deliberazioni previste dall'articolo 35, che stabiliscono in particolare le modalità di coinvolgimento delle parti sociali, i requisiti di accesso a tale procedura e le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti.

2. L'attività istruttoria è condotta sulla base dei criteri e dei principi fissati per la procedura valutativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i vincoli a carico del beneficiario, che tengono conto delle ragioni di interesse pubblico connesse all'iniziativa."

8. All'articolo 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole: "strutture alpinistiche" sono inserite le seguenti: ", per la ricerca e lo sviluppo";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parere previsto dall'articolo 5 è reso in fase istruttoria e dopo il completamento dell'iniziativa, ai fini del pagamento del contributo; gli organismi istruttori, inoltre, possono sottoporre all'esame del comitato lo stato di avanzamento dell'iniziativa. Il parere è reso anche per la valutazione delle spese inerenti l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca ai sensi dell'articolo 19 e ai fini della valutazione della loro coerenza rispetto alle finalità indicate dalla legge."

9. All'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti da quest'articolo.";

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati continuano ad essere corrisposti al soggetto beneficiario, purché il relativo contratto sia stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1 o anche prima, se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali oppure tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa.

3-quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3-ter non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3-bis sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente;

b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione."

10. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 19-bis - Misure per favorire l'inserimento dei ricercatori nelle imprese

1. Per promuovere l'inserimento in azienda di personale altamente qualificato la Provincia, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, può concedere alle imprese operanti in provincia e per attività ricadenti sul territorio provinciale contributi finanziari per l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di ricercatori e tecnici di ricerca provenienti da organismi di ricerca e istituti accademici. La Giunta provinciale definisce le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi."

11. Nel comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi."

12. All'articolo 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 2 dopo le parole: "avviare una nuova impresa sul territorio provinciale, comprese" sono inserite le seguenti: "le attività dedicate allo sviluppo dei risultati delle ricerche di ricercatori e tecnologi di organismi di ricerca e";

b) nel secondo periodo del comma 2 le parole: "nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato".

13. Al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "i diversi settori d'intervento" sono sostituite dalle seguenti: "le diverse finalità".

14. Al comma 3 dell'articolo 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "e settori di intervento" sono soppresse.

15. Alle domande relative alle agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese presentate fino alla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15-bis della medesima legge provinciale continua ad applicarsi l'articolo 5 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 2. Con riferimento alle iniziative previste dal secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e fino alla nomina del predetto comitato, per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e dell'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

16. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata, ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo l'entrata in vigore di questa legge, che fissa i criteri per l'accesso alla procedura automatica, alla procedura valutativa e alla procedura negoziale, continuano ad applicarsi le disposizioni per la presentazione e la valutazione delle domande previste dal capo II, sezione II, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dai commi 5, 7 e 8.

17. Le modificazioni all'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese apportate dal comma 9 possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse prima dell'entrata in vigore di questa legge.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 10, 11 e 12 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio."

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