Comma abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2. Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente comma continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Il presente comma così recitava:

"1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa legge sono:

a) la Provincia autonoma di Trento;

b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;

c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa nazionale in materia di appalti e contratti."

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