Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, modificato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il comma 4 abrogato continuava ad applicarsi finché non trovavano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 30-bis - Procedura aperta

1. La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.

2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

4. Abrogato".

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