Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12/09/1994, n. 6; dall’art. 19, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; dall’art. 41, comma 1, della L.P. 30/12/2014, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 16 - Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l’accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:

a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;

b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l’individuazione del tipo di fondazione;

c) l’inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell’area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un’apposita relazione geologica e geognostica;

e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera;

f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;

g) il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;

h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

3. Nell’ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all’esame degli organi consultivi previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d’appalto.

4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.

5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull’espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all’approntamento dell’area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente:

a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;

b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera.

6. L’approvazione di cui al comma 5 presuppone l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito."

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