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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 58.4 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
4. Se, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritarda per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo; inoltre dà le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, se l’inadempimento permane, l’amministrazione aggiudicatrice delibera la risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento."
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