Articolo modificato dall'art. 7, della L.P. 12/02/1996, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 1, del D. Pres. P. 20/02/2019, n. 3-4/Leg., così recitava:

“Art. 11 - Comitato faunistico provinciale

1. È istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Il vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

8. Abrogato

9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

14. Per l'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti anche esterni al comitato.

15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali 20 gennaio 1958, n. 4, 27 novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.”

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