Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
L’articolo così recitava:
“Art. 4 - Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di affidamento
1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l’amministrazione aggiudicatrice annulla l’aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell’offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L’amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.
5. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
6. L’aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice.
7. Quest’articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.
8. Abrogato
9. Quest’articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.”
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
31/05/2024
- Sindaci-revisori, tetto ai danni da Italia Oggi
- Al calendario Superbonus si aggiunge un’altra data da cerchiare in rosso, il 24 maggio da Italia Oggi
- Sulle difformità nuove tolleranze non totali da Italia Oggi
- Sismabonus-acquisti anche se avviato dai altri proprietari da Italia Oggi
- Contratti, il welfare dà punti da Italia Oggi
- Lavori, se scritto nel bando si aggiudica a unica offerta da Italia Oggi