Articolo abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 27 - Modifica dei contratti durante il periodo di validità

1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.

2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;

3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;

f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;

2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.

5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d)."

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