Articolo abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 6 - Stima del valore degli appalti o delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non va fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della legge. Un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.

4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgono in tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori e del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, in alternativa:

a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore a dodici mesi.

8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o non determinabile, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione.

10. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo per l'intera loro durata;

b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Per le concessioni d'importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE."

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