Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 1, della L.P. 06/03/1998, n. 4 e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 20 - Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto

1. In attesa di un'organica disciplina degli utilizzi di energia spettante ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'energia elettrica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39, può essere pure destinata ai seguenti servizi pubblici:

a) uffici provinciali, edifici e laboratori destinati alle attività della Provincia;

b) cantieri e magazzini provinciali;

c) impianti di depurazione di pubbliche fognature, ivi compresi gli impianti di sollevamento dei collettori principali di adduzione i cui oneri di esercizio siano a carico della Provincia.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale determina con propria deliberazione la quota di energia da destinare per i fini di cui al comma 1 e quella da utilizzare per i fini di cui alla legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39.

3. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alla cessione e alla fornitura di energia elettrica.

4. La cessione dell'energia per i servizi pubblici di cui al comma 1 avviene gratuitamente. L'onere sostenuto dalle aziende distributrici per la fornitura può essere riconosciuto anche mediante l'individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 3, di un adeguato rapporto tra energia consegnata ed energia utilizzata.

5. Per l'anno 1991 la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

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