Articolo abrogato dall'art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20 e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 27 - Modificazioni alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale"

1. All'articolo 4, comma 5, è abrogata la seguente proposizione: "Ove ne accerti la difformità, la Giunta, qualora ritenga ugualmente necessaria l'attuazione degli interventi, può provvedere motivatamente, d'intesa con gli enti locali interessati."

2. All'articolo 4, comma 6, dopo le parole "le determinazioni di competenza" sono abrogate le seguenti parole "fatta salva l'intesa con gli enti locali interessati in caso di difformità".

3. All'articolo 4 il comma 7 è abrogato."

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