Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 02/05/2022, n. 4, così recitava:

"Art. 22 - Disposizioni attuative dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE. Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, con regolamento sono ridisciplinate, in coerenza con i principi della legislazione statale e anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, le disposizioni attuative della disciplina europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'autorizzazione integrata per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate; il procedimento è svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Il regolamento può prevedere che nell'ambito della conferenza di servizi le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali, nonché dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, sostituiscono gli atti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle predette amministrazioni.

3. Il regolamento disciplinato da questo articolo prevede che sono soggetti a concessione edilizia gli impianti di produzione di energia aventi potenzialità superiore alle soglie limite indicate nell'allegata tabella A. Negli altri casi, alla documentazione volta al conseguimento del titolo edilizio sono allegati i provvedimenti e i pareri previsti dalla legge urbanistica provinciale; anche in tali ultimi casi resta comunque ferma la facoltà per l'interessato di attivare il procedimento di autorizzazione integrata, ivi compresi i casi in cui sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, secondo quanto previsto dal comma 11. Sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli impianti di produzione di energia ai quali è applicabile la disciplina di cui all'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.

4. La concessione edilizia è rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione integrata; a tal fine la conferenza di servizi è integrata con un rappresentante del comune territorialmente interessato che esprime parere in merito alla conformità urbanistica; in caso di parere negativo il regolamento previsto da questo articolo disciplina le modalità per il superamento dell'eventuale contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al piano urbanistico provinciale, nel rispetto dei principi indicati nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

5. Il regolamento è approvato nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) il regolamento prevede l'integrazione del procedimento di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, ove richiesti, nell'ambito del procedimento dell'autorizzazione integrata; in tal caso può essere previsto il ricorso alla conferenza di servizi; l'attivazione della conferenza di servizi può essere prevista anche nell'ambito della fase istruttoria dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale; nel caso di impianti soggetti a valutazione d'impatto ambientale, da effettuarsi sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), può essere previsto che la pronuncia della Giunta provinciale sulla compatibilità ambientale abbia effetto anche di autorizzazione integrata;

b) al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, può essere prevista l'integrazione e il coordinamento delle procedure previste per l'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico con quelle per l'autorizzazione integrata;

c) il regolamento prevede le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta ai sensi di questa legge e individua inoltre le disposizioni legislative provinciali che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo;

d) il regolamento può disciplinare la procedura della conferenza di servizi, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, anche con riferimento al regime dei dissensi.

6. Il procedimento disciplinato da questo articolo non si applica ai rinnovi delle concessioni idroelettriche e alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), dalla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) e, in quanto compatibile, dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, le condotte e i canali afferenti le derivazioni a scopo idroelettrico si considerano opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale); la loro localizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

8. Questo articolo non si applica inoltre alla localizzazione, all'approvazione dei progetti e alla realizzazione delle opere e degli interventi che si configurano come opere pubbliche o inerenti a servizi pubblici, nonché alla realizzazione delle linee elettriche.

9. Il piano energetico-ambientale provinciale previsto dall'articolo 2 definisce le linee guida per l'installazione e la realizzazione degli impianti disciplinati da questo articolo, eventualmente comprensive delle indicazioni sulle aree non idonee all'insediamento di determinate tipologie di impianti. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano energetico-ambientale provinciale, le predette linee guida possono essere adottate con deliberazione della Giunta provinciale.

10. Gli impianti previsti da questo articolo sono autorizzati e realizzati nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico-ambientale provinciale e degli altri strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di ambiente, paesaggistico-territoriale, di tutela del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.

11. L'autorizzazione integrata dichiara, qualora richiesto dai soggetti interessati, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti, ove ciò sia previsto dalla legge provinciale n. 4 del 1998."

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