Allegato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 02/05/2022, n. 4, così recitava:

"Tabella A - Soglie per l'applicazione dell'articolo 22

 

Tipo di fonte rinnovabile

Limite di potenza (kW)

Tipo di potenza

Eolico

20

Potenza elettrica massima erogata dall'impianto

Solare fotovoltaica, solare termodinamica (*)

200

Potenza elettrica massima erogata dall'impianto

Solare termica (*)

200

Potenza termica massima erogata dall'impianto

Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

1.000

Potenza termica massima erogata dal generatore di calore

Idraulica

130

Potenza nominale media di concessione

Geotermica, idrotermica e aerotermica

100

Potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore

(*) È fatto salvo quanto previsto dal capo VIII del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

"

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