Articolo abrogato dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

L’articolo 14-bis così recitava:

“Art. 14-bis - Fattoria didattica

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda.

2. Le attività di fattoria didattica sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e sono volte a favorire:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;

b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;

c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certi-ficata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

4-bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di maso didattico.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino