Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

“Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che nei casi previsti dal comma 5 di quest'articolo e dall'articolo 43, comma 3, e a meno che la maggioranza dei consiglieri comunali non chieda che della questione sia investito il consiglio, che a tal fine deve essere previamente informato, i piani attuativi sono adottati e approvati dalla giunta comunale:

a) quando riguardano un'area di superficie inferiore a un ettaro e mezzo, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) quando riguardano un'area di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"5-bis. Nei comuni con popolazione inferiore ai 300 abitanti si prescinde dall'obbligo di redazione del piano attuativo, in caso di interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questo comma."

3. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale le parole: "dal consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dal comune".

4. Nel comma 4 dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale le parole: "il consiglio comunale può deliberare di ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "il comune può ridurre".

5. Al comma 7-ter dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti strumentali di attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree."

6. Nel comma 7-quater dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "manufatti destinati alla lavorazione e alla trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "manufatti destinati ad attività produttiva per la lavorazione e la trasformazione".

7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 68 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "Nelle aree a bosco il regolamento può prevedere la possibilità di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura."

8. L'articolo 72 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 72 (Autorizzazioni per opere soggette a valutazione dell'impatto ambientale) — 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 71, per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nei territori individuati ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), numero 3), l'autorizzazione è resa dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può richiedere un parere preventivo alla CUP."

9. Al comma 1 dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole: "con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata," sono soppresse;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge;".

10. Il comma 3 dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che la stessa commissione è integrata da un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo e da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento."

11. La lettera c) del comma 6-octies dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"c) in seguito all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, la comunità può chiedere alla Giunta provinciale che le varianti ai PRG siano sottoposte al parere della CPC. In caso di accoglimento della richiesta, la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per assicurare il supporto agli uffici della comunità da parte della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. A decorrere dall'attribuzione alla CPC della valutazione delle varianti ai PRG non è più richiesta la valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, e la CPC si esprime in merito alla coerenza delle varianti medesime rispetto al PUP ed al documento preliminare di cui all'articolo 22, comma 2; in seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, la valutazione è effettuata anche rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere della CPC è richiesto dal comune ed è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia;".

12. I commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.”

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