Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 30 - Modificazione dell’articolo 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell’articolo 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 11 e della sezione I-bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6-bis della legge provinciale n. 35 del 1988, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.”"

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