Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 11 - Modificazione dell’articolo 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell’articolo 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti del comitato hanno l’obbligo di astenersi nel caso di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli argomenti esaminati dal comitato.” "

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