Articolo abrogato dalla L.P. 21/07/2016, n. 12 così recitava:

“Art. 13 (Disposizioni transitorie) — 1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questa legge si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis della medesima legge, come inserito dall'articolo 6 della presente legge.”

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