Articolo abrogato dalla L.P. 12/12/2011, n. 16, così recitava:

"Art. 20 - Istituzione di un ufficio unico per i servizi alle imprese

1. Per favorire la diffusione dei servizi alle imprese artigiane di cui alla presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.P. 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), come da ultimo modificata dall'articolo 19 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento) è autorizzata l'istituzione di un nuovo ufficio."

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