Articolo abrogato dalla L.P. 12/12/2011, n. 16, così recitava:

"Art. 10 - Tutela della professionalità artigiana

1. A garanzia degli utenti e dei consumatori la Provincia Autonoma di Trento tutela la professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. A tal fine la commissione provinciale per l'artigianato raccoglie le segnalazioni pervenute concernenti soggetti che esercitano l'attività artigiana in violazione delle norme della presente legge.

3. Qualora la commissione accerti la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, oltre ad adottare i provvedimenti previsti dal comma 5 del medesimo articolo, segnala la situazione alle amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

4. Nessuna impresa, consorzio, società consortile o associazione di imprese può in ogni caso adottare ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, marchio in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta all'albo."

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