Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 02/11/2022, n. 12, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 41 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:

"d-bis) alla realizzazione dei tratti di collegamento necessari al completamento dei percorsi in mountain bike previsti dall'articolo 22-bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nonché all'eventuale cura e mantenimento della rete provinciale di questi percorsi, limitatamente ai tratti per i quali non ci sono altri soggetti impegnati a provvedere alla loro manutenzione;".

2. Omissis"

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