Articolo abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 87 così recitava:

“Art. 87 - Accumulo temporaneo dei rifiuti

“1. L'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali propri, anche assimilabili agli urbani, effettuato da singoli soggetti o da imprese nel corso delle rispettive attività o cicli lavorativi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 84, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso venire asportati almeno ogni dodici mesi.

3. L'accumulo temporaneo ai sensi del comma 1 deve essere effettuato ponendo in essere adeguate cautele atte ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 26, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Qualora non sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino