Articolo abrogato dal D. Pres. P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Appartamenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli appartamenti destinati agli ospiti devono rispettare i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Alle camere da letto e ai servizi igienici degli appartamenti si applicano rispettivamente le disposizioni previste dagli articoli 10 e 11, comma 1, lettera a).

3. I locali adibiti a soggiorno e a cucina devono avere rispettivamente una superficie minima di metri quadrati 13,51 e di metri quadrati 7,51. Qualora il soggiorno sia dotato di angolo cottura, la superficie minima deve essere pari o superiore a metri quadri 19,51.

4. Nel locale soggiorno avente superficie superiore a metri quadrati 15,51 o in alternativa nel locale soggiorno dotato di angolo cottura avente superficie superiore a metri quadrati 19,51, è consentito l'arredo con un divano-letto fino a massimo di due posti letto.

5. Gli appartamenti devono rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, numero 3).”

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